Vai alla Homepage del Campus di Rimini Laurea in Ostetricia Abilitante alla professione sanitaria di ostetrica

Regolamento di ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

Il Presente regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2011/12.

Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA
Corso: 8472 - OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (L)
Ordinamento: DM270


Titolo:
OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)

Testo:

Regolamento di OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)

- PARTE NORMATIVA -

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

1.Requisiti di accesso e loro verifica

Il Corso di Studio è a numero programmato ai sensi di legge. Il numero dei posti viene determinato annualmente dal MIUR a livello nazionale; è prevista una prova di ammissione secondo le modalità e nelle date previste dal bando di ammissione alle Professioni Sanitarie pubblicato annualmente sul sito Internet di Facoltà.

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze previste dall'ordinamento didattico del corso di studio come definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

2.Verifica delle conoscenze

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il r aggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo di:

20 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, comunitari ed equiparati

5 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le prove di verifica delle conoscenze si svolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3.Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto nella prova di ammissione la votazione minima, sarà assegnato il seguente obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso:

Acquisizione di nozioni di base.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento di:

Insegnamento di Fisica e Informatica.

Insegnamento di Biologia, Biochimica e Genetica

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno.

4.Esonero dalla verifica delle conoscenze

L'esonero dalla verifica delle conoscenze può essere previsto solo per lo studente che abbia maturato, nella precedente carriera accademica, tutti i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- SSD FIS/07 (fisica applicata – a beni culturali ambientali biologia e medicina)

n 2.CFU

- SSD BIO/13 (biologia applicata) n 2 CFU

- SSD BIO/10 (biochimica) n 2 CFU

Per gli studenti provenienti da ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, l'esonero sarà approvato nel caso in cui sia stato superato almeno un esame inerente le conoscenze contenute in uno dei SSD sopra indicati.

Tale esonero avviene su istanza dello studente e deve essere consegnata contestualmente alla domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti.

Art. 2 - R egole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità dei singoli insegnamenti.

L'obbligo di frequenza all'attività didattica formale, alle attività integrative, alle attività formative professionalizzanti è di almeno il 75%, mentre per l'attività di tirocinio e il laboratorio professionalizzante è del 100%. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite annualmente dal Consiglio di Corso in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun insegnamento, e almeno parzialmente le ore per ciascun modulo potrà sostenere l'esame in un anno successivo, quando abbia maturato il monte ore di frequenza previsto.

Tutte le valutazioni attribuite allo studente dalle singole unità operative frequentate nel corso del tirocinio clinico devono essere positive affinché lo studente possa essere ammesso alla prova d'esame delle attività professionalizzanti di tirocinio previste per ogni anno di corso. In caso di valutazione negativa lo studente è tenuto a frequentare nuovamente il tirocinio presso la singola unità operativa per poter maturare l'attestazione di frequenza utile al sostenimento della prova d'esame.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con valutazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 commi 3, 4 e 5 del Regolamento didattico di Ateneo, le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

La valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 25 del regolamento Didattico di Ateneo.

L'attività di tirocinio è verificata attraverso un esame pratico della commissione di tirocinio composta dal Coordinatore del tirocinio e da docenti/tutor delle discipline professionalizzanti (MED/47 ) secondo le modalità indicate dal Coordinatore in base agli obiettivi specifici dell'anno di corso .

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il corso di studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve presentare alla Segreteria Studenti, entro il 10 novembre, una apposita richiesta. Il Consiglio del Corso valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della prova finale

Le caratteristiche della prova finale sono determinate nell'ordinamento didattico del Corso di studio.

La prova finale si svolgerà secondo quanto previsto dal “Regolamento sullo svolgimento della prova finale per le lauree delle professioni sanitarie”, deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 09/02/2011ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04.

Art. 12 - Norme transitorie

Il Presente regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2011/12.

Il Consiglio di Corso di Studio, in relazione a modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Consiglio di facoltà: Approvato, in data 16/02/2011
Senato Accademico: Da approvare
Data Decreto Rettorale: -
Data Entrata in vigore: -
A.A. Entrata in vigore: