Estratto dal Regolamento Didattico di Ateneo
La sessione d'esame
E' unica e di norma ha inizio il 15 ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo.
Indicazioni per sostenere l'esame di profitto:
- Il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, prevede non meno di sei appelli per le verifiche opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni. Nel caso di riforme sostanziali dell'organizzazione didattica e di corsi di studio internazionali, si prevede un numero di appelli, per le prove di verifica, coerente con l'organizzazione stessa.
- Solo se sei in regola con l'iscrizione (con il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione) e se l'esame è stato inserito nel tuo piano di studio, puoi sostenerlo. In ogni caso, l'esame non può essere sostenuto prima della fine del relativo corso, in relazione all'anno di iscrizione.
- Se è previsto l'obbligo di frequenza, puoi sostenere l'esame solo dopo averne conseguito la relativa attestazione. I docenti sono tenuti a comunicare per iscritto, entro i sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, alla Segreteria Studenti i nominativi di coloro che possono sostenere la prova d'esame. In mancanza, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti. Se sei interessato a completare gli studi con modalità flessibile, in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (studente a tempo parziale), a norma dell'art. 15 del Regolamento Didattico d'Ateneo, rivolgiti alla tua Segreteria Studenti.
- L'esame può consistere in una prova orale, scritta o pratica. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all’accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.
- Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici; per le altre modalità di svolgimento, anche in via telematica, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità.
La valutazione della prova d'esame e la verbalizzazione
- Per tutti i corsi di studio, ad eccezione di alcune Scuole di Specializzazione, gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. La prova è superata se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di rifiutare il voto; il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sul singolo insegnamento. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
- Nei casi previsti dal regolamento del corso di studio la valutazione può essere espressa con un giudizio di idoneità.
- Il corso integrato (esame composto da più insegnamenti o moduli) comporta una valutazione unitaria e contestuale.
- I crediti formativi sono acquisiti soltanto con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo.
- La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto, ma solo un giudizio riportato sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
- Il verbale digitale, compilato con il sistema AlmaEsami, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione d'esame e con l'indicazione dei commissari presenti, entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla pubblicazione degli esiti.
Iscrizione agli esami
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