Risultati di apprendimento e modalità di verifica
Il corso si propone di raggiungere la formazione completa della professionalità dell'insegnante della scuola dell'infanzia oppure della scuola primaria.
Gli obiettivi di apprendimento vengono verificati mediante diverse modalità a seconda delle attività formative:
- per gli insegnamenti teorici
attraverso prove di valutazione per ciascun “modulo di insegnamento”.
Le prove di valutazione possono essere scritte oppure orali, oppure in parte scritte e in parte orali; le modalità vengono indicate da ciascun docente unitamente al programma pubblicato sulle GuideWeb. Si ricorda che questo Corso di Laurea prevede esclusivamente esami annuali INTEGRATI: questo significa che gli studenti devono sostenere una prova di valutazione per ciascun modulo che compone l'intero annuale integrato;
- per le attività di laboratorio
attraverso la valutazione di specifici lavori pratici o di relazioni scritte, secondo modalità di volta in volta definite dal docente conduttore di laboratorio;
- per le attività di tirocinio
attraverso la valutazione del percorso di tirocinio effettuato presso le scuole e delle relazioni scritte prodotte al termine di ciascun periodo di tirocinio. La valutazione dei tirocini è di esclusiva responsabilità degli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria distaccati presso il Corso di laurea con il ruolo di “supervisori di tirocinio”.
Al termine delle attività relative agli insegnamenti teorici, ai laboratori, ai tirocini e alla preparazione di una tesi di laurea, gli studenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola di Stato, in base all'Articolo 6 del Decreto-legge 137/2008:
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.