Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e Biochimica è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso.
E' necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e Biochimica può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.
1.1. Prova di verifica delle conoscenze in caso di attivazione del Corso a libero accesso
Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale di Ateneo. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato sul Portale di Ateneo ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati sul Portale di Ateneo. Si prevede comunque la fissazione di almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.
La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo è deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.
Nei casi di:
- Rinuncia
- Decadenza
- Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti
- Possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in Università estere
- Passaggio da altro corso di studio dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
- Trasferimento da altro Ateneo
gli Studenti sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso la Facoltà di Ingegneria dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna o altra Facoltà di Ingegneria aderente al Consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati.
In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i limiti ordinari, allo studente non esonerato dalla verifica è attribuito l'obbligo formativo aggiuntivo.
1.2 Prova di verifica delle conoscenze nel caso di attivazione del Corso a numero programmato
Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.
Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.
La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo.
Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.
1.3 Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche
Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua
inglese di livello B1.
Sono esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.
Per coloro che nella prova dimostrino di possedere una competenza linguistica inferiore al livello B1, è
attribuita una carenza linguistica iniziale.
Il superamento della carenza linguistica è previsto come propedeuticità degli esami successivi: la propedeuticità si configura secondo lo schema seguente
- previsione dell'idoneità B2 al primo anno: propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del III anno.
Maggiori dettagli nel Regolamento del Corso di Studio