Vai alla Homepage del Portale di Ateneo Laurea in Storia

Regolamento per Tirocini Curriculari da piano di studio e finalizzati alla Prova finale

Pubblicato il 21 settembre 2015

Visto il Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini (RGAT) (DR n. 1655/2014 del 12.11.2014), viste le Linee guida per i tirocini, approvate dalla Commissione Paritetica della Scuola di Lettere e Beni Culturali e dal Consiglio della Scuola (nelle sedute del 5/03/2015), il Corso di laurea in STORIA, definisce il seguente Regolamento per tirocini curriculari da piano di studio e finalizzati alla prova finale, in Italia e all’estero.

Art.1 Crediti previsti, durata e obiettivi del tirocinio

L’attività formativa di tirocinio per il Corso di studio è pari a 6 cfu, corrispondenti a 150 ore di attività, da svolgersi presso l’ente convenzionato con l’Ateneo o comunque presente nell’applicativo predisposto a questo scopo dall’Ateneo, nel caso di tirocini interni.

Il tirocinio curriculare scelto in piano di studio non può essere di durata superiore a 6 mesi.

Le attività da svolgersi durante il tirocinio devono essere attinenti agli obiettivi formativi del Corso di studio.

Art. 2 Commissione tirocini

Il Consiglio di Corso di studio attribuisce in fase di programmazione didattica la responsabilità dell’attività formativa “Tirocinio” ad almeno due docenti che costituiranno la commissione tirocini, con il compito di autorizzare, seguire, validare, verbalizzare i tirocini degli studenti e fungere da tutor.

La commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di studio o da un suo delegato.

La Commissione è inoltre incaricata di esprimere parere in merito all’idoneità delle strutture che richiedono di stipulare una convenzione per ospitare tirocinanti. Parimenti verificherà la congruenza delle attività offerte dall’ente con gli obiettivi formativi del corso di studio.

La Commissione autorizza lo svolgimento del tirocinio, preso atto del corretto inserimento di tale attività formativa nel piano di studi dello studente e della regolarità della domanda presentata attraverso l’applicativo di Ateneo.

La commissione di Corso ha inoltre il compito di valutare i tirocini, alla fine del loro svolgimento, sulla base del registro presenze, del parere del referente della struttura ospitante e di una relazione predisposta dallo studente. Essa dovrà altresì verificare che lo studente abbia compilato il questionario di valutazione dell’esperienza predisposto dall’Ateneo.

I componenti della Commissione possono proporre nuove strutture idonee ad accogliere tirocinanti e segnalare agli uffici eventuali enti non validi ad accogliere tirocinanti.

La commissione deve svolgere attività istruttoria relativa alle richieste di riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio, da sottoporre all’approvazione del consiglio di Corso di studio, verificandone la compatibilità con gli obiettivi formativi del Corso e la congruenza con i CFU previsti dall’ordinamento.

La Commissione può riunirsi sia con modalità in presenza, sia secondo modalità a distanza.

La Commissione tirocini redige annualmente, entro il 31 luglio, una relazione sull’andamento e sulla valutazione dei tirocini svolti nell’anno accademico precedente, che sarà esaminata e valutata dalla

Commissione Paritetica della Scuola dei Lettere e Beni Culturali.

Art. 3 Tirocinio per prova finale

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire lo svolgimento di un tirocinio per prova finale, che non può essere di durata superiore ai 6 mesi. La congruità di tale tirocinio, il suo monitoraggio è in questo caso affidata al relatore della tesi.

                                              

Art. 4 Interruzione, sospensione e modifica del tirocinio

Il corso di STORIA dispone le seguenti modalità da seguire in caso di interruzione, sospensione, inadempienza o assenza dello studente, ovvero modifica dell’attività da svolgere, sempre mantenendo la durata nominale pari a 25 ore per ogni CFU, attribuito a questo tipo di attività, durata che può variare scostandosi al massimo del 20% in più rispetto alla durata nominale a fronte di motivata richiesta da parte del tirocinante e del soggetto ospitante (art. 5 comma 5 del RGAT).

Interruzione

E' possibile interrompere il tirocinio curriculare per gravi e giustificati motivi e in qualsiasi momento, inviando, via fax o via e-mail all'USD di riferimento, il modulo Interruzione tirocinio curriculare. Dopo l'interruzione lo studente potrà, in accordo con l’ente, riprendere e portare a compimento il tirocinio, ovvero, in caso di impossibilità di accordo, dovrà iniziare il tirocinio curricolare presso altra struttura.

Sospensione

Non è possibile sospendere il tirocinio curriculare, se non concordato prima con l’ente e comunicato all’USD della Scuola di riferimento e alla commissione tirocini del corso.

Inadempienza o assenza

In caso di inadempienza o assenza ingiustificata e non autorizzata dello studente, segnalata dall’ente, la Commissione non potrà convalidare il trasferimento dei CFU corrispondenti e lo studente dovrà iniziare il tirocinio curricolare presso altra struttura.

Modifica dell’attività da svolgere

E’ possibile modificare l’attività da svolgere all’interno dello stesso ente, se non vi sono più i presupposti per continuare con l’attività prestabilita. In questo caso è necessario avvisare il tutor universitario e l’USD di riferimento.

Art. 5 Compiti degli uffici amministrativi

La Commissione tirocini del Corso si potrà rivolgere agli uffici amministrativi competenti che curano per i Corsi di studio tutte le attività inerenti ai contenuti organizzativi del programma di tirocinio per le pratiche relative (es. richieste di accreditamento di enti, richieste degli studenti di proroga motivate e ricevute in forma scritta, trasferte non programmate, modifica del referente della struttura ospitante) e che possono collaborare con le attività riguardanti l’approvazione e il monitoraggio dei tirocini (data base dei tirocini).

Art. 6 Scadenze delle richieste di tirocinio

Il Corso di studio prevede le seguenti scadenze per la presentazione da parte degli studenti delle richieste di autorizzazione allo svolgimento del tirocinio (scadenze in numero non inferiore a tre per ogni anno accademico):

10 ottobre/ 10 gennaio/ 10 aprile

e prevede conseguentemente le seguenti scadenze per le richieste di valutazione o riconoscimento di tirocinio svolto (potranno essere inserite almeno tre scadenze in corrispondenza di ciascuna sessione di laurea):

10 maggio/ 10 settembre/ 10 gennaio/1 febbraio

5000 battute; da svolgere entro 6 mesi