Vai alla Homepage del Portale di Ateneo Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati

Organizzazione appelli

Informazioni generali sugli esami

Insegnamenti semestrali e di sub-ciclo


Gli insegnamenti si distinguono, a seconda del numero di crediti loro attribuito, in semestrali, di sub-ciclo o estensivi.
Gli insegnamenti semestrali si svolgono nell’arco di 10 settimane nei periodi fine settembre-dicembre (primo semestre) o fine febbraio-fine maggio (secondo semestre).
Gli insegnamenti di sub-ciclo si svolgono nell’arco di 5 settimane; i sub-cicli sono 2 (1° e 2°) nel primo semestre e 2 (3° e 4°) nel secondo semestre.
Gli insegnamenti estensivi si svolgono nell'arco di due semestri.


Numero e collocazione degli appelli di esame


Per ogni insegnamento devono essere fissati 3 appelli più un appello aggiuntivo per gli insegnamenti in contro-semestre, ai quali si aggiunge una prova parziale per gli insegnamenti semestrali ed estensivi. Non si possono fissare appelli d’esame durante lo svolgimento delle lezioni. Le date degli appelli devono essere fissate in modo tale da non presentare sovrapposizioni fra appelli di esami relativi ad insegnamenti impartiti nel medesimo semestre e/o nel medesimo sub-ciclo.

Il sistema di organizzazione degli appelli è dunque così articolato:

Tre appelli distribuiti come segue:

  • per insegnamenti le cui lezioni si siano tenute nel I semestre: 2 appelli nella sessione invernale (gennaio/febbraio) + 1 appello a settembre.
  • per insegnamenti le cui lezioni si siano tenute nel II semestre: 2 appelli nella sessione estiva (maggio/luglio) + 1 appello a settembre.


Quarto appello attivato in contro-sessione, di norma:

  • al termine del periodo invernale d’esami per insegnamenti del semestre precedente (semestre estivo);
     
  • all'inizio del periodo estivo d’esami per quelli del semestre precedente (semestre invernale)


Insegnamenti di sub-ciclo


Per gli insegnamenti di sub-ciclo i tre appelli devono essere fissati: il 1° al termine delle lezioni all’interno del breve periodo di sospensione delle lezioni appositamente previsto; il 2° nella sessione d’esami immediatamente successiva al compimento del semestre; il 3° appello (appello di recupero) nella sessione del mese di settembre.

Insegnamenti di semestre


Per gli insegnamenti di semestre la prova parziale deve essere fissata all’interno del breve periodo di sospensione delle lezioni appositamente previsto; il 1° appello deve essere fissato nella sessione d’esami immediatamente successiva al compimento del semestre al termine dello svolgimento delle lezioni e può consistere nella seconda prova parziale o nell’intero esame; il 2° appello deve consistere nell’intero esame ed essere fissato nella seconda parte della suddetta sessione; il 3° appello (appello di recupero) deve consistere nell’intero esame ed essere fissato nella sessione di settembre.

Appelli d'esame per studenti fuori corso


Gli studenti iscritti a corsi disattivati, avranno almeno un appello a sessione per ciascun insegnamento. Il docente di riferimento e le date degli appelli d'esame sono visualizzabili su Almaesami. Si consiglia allo studente di contattare il docente responsabile per concordare l’esatto programma d’esame.

Presupposti per l'iscrizione agli esami


Possono accedere alle verifiche gli studenti che si possono iscrivere agli appelli con Almaesami e quindi in regola con l’iscrizione, il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione (RDA, art. 24, co. 2), il rispetto delle propedeuticità, permesso di soggiorno valido per gli studenti stranieri, ecc.
Apertura liste di iscrizione: - 15 giorni prima della data dell'esame (esempio: la lista dell'esame del 5 giugno aprirà il 21 maggio ore 8.00)
Chiusura liste di iscrizione: - 4 giorni prima della data dell'esame (esempio: la lista dell'esame del 5 giugno chiuderà il 31 maggio ore 24.00).


Obbligatorietà dei parziali per il I appello


L’articolazione degli appelli, a seguito della riorganizzazione della didattica, presuppone che soltanto il primo appello sia distinto in due prove parziali. I docenti possono limitare l'accesso alle prove parziali ai soli studenti regolari (CDF, 19/05/2010).
Per lo studente che ha superato la prova parziale al termine del 1° sub-ciclo (ottobre-novembre) gli esami del 1° e del 2° appello consistono nella 2° prova parziale.
Per lo studente che non ha superato la prova parziale al termine del 1° sub-ciclo (ottobre-novembre) gli esami del 1° e del 2° appello vertono sull'intero programma.
Per lo studente che ha superato la prova parziale al termine del 3° sub-ciclo (marzo-aprile) gli esami del 1° e del 2° appello consistono nella 2° prova parziale.
Per lo studente che non ha sostenuto o superato la prova parziale al termine del 3° sub-ciclo (marzo-aprile), gli esami del 1° e del 2° appello verteranno sull'intero programma (CDF, 11/07/2012).


Durata delle validità dei parziali


Per i corsi integrati interessati dalla riorganizzazione la prima prova mantiene validità per l’intera sessione (CDF 20/10/2010). Per i corsi integrati non interessati dalla riorganizzazione la prima prova mantiene validità per l’intero anno accademico. Per i corsi mono-disciplinari a partire dall'a. a. 2012/13 la prova parziale è valida per l'intera sessione (CDF 11/7/2012).


Contestualità della valutazione


L’attività formativa mono-disciplinare, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale (RDA, art. 24, co. 7).


Verbalizzazione


Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo (RDA, art. 24, co. 10).
La digitalizzazione della firma è per l’Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico (RDA, art. 24, co. 12). Il verbale digitale deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione entro 5 giorni dalla prova orale o dalla correzione della prova scritta (RDA, art. 24, co. 13).
La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale (RDA, art. 24, co. 9).