Le risposte ai dubbi più frequenti.
Torna all'elenco delle FAQ sulle procedure amministrative
3. Sono uno studente decaduto. Se riprendo gli studi, saranno ancora validi gli esami superati?
4. Quali sono le regole della decadenza rispetto al nuovo ordinamento?
7. Gli anni in cui ho sospeso gli studi valgono ai fini del computo della decadenza?
Torna all'elenco delle FAQ sulle procedure amministrative
Se ti sei iscritto a corsi di laurea magistrale previsti dal DM 270/04 o specialistica ancora regolati dal DM 509/99 dall’anno 2008/2009, decadi se non consegui tutti i crediti previsti dal tuo piano di studio entro il quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso. Per coloro che sarebbero decaduti a marzo 2015, la proroga dei termini è prevista di due anni.
Decadi dalla qualità di studente se non sostieni esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi all’anno dell’ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, se ti sei immatricolato o iscritto:
Le stesse modalità sono applicate anche se sei uno studente a tempo parziale.
Il solo pagamento delle tasse non interrompe i termini per la decadenza.
Torna su
Se sei decaduto e vuoi avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università di Bologna, sei obbligato a immatricolarti a un corso di studio dell’offerta formativa in vigore e puoi richiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenza. L’eventuale riconoscimento, parziale o totale, dei CFU e il conseguente inserimento in un anno di iscrizione successivo al primo, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio. La richiesta di riconoscimento dei crediti, corredata di autocertificazione della precedente carriera, va consegnata alla Segreteria Studenti allegandola ai documenti per l’immatricolazione.
Torna su
Se ti sei iscritto per la prima volta al sistema universitario dall’anno accademico 2008/09 ai corsi previsti dal DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decadi se non consegui tutti i crediti previsti dal tuo piano di studio entro il termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea. Per coloro che sarebbero decaduti a marzo 2015, la proroga dei termini è prevista di due anni.
Gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione equivalgono all’iscrizione fuori corso. Non sono invece computati, ai fini della decadenza, gli anni di sospensione.
Lo studente in debito della sola prova finale non decade.
Torna su
Per gli immatricolati o iscritti dal 2008/2009 si contano tutti gli anni di fuori corso, anche se non consecutivi e anche in caso di passaggio interno. In caso di trasferimento da altro Ateneo, invece, il computo degli anni fuori corso riparte da zero.
Torna su
Il percorso lungo raddoppia la durata del Corso di studio ma lascia invariati i tempi di decadenza. Perciò, incorri nella decadenza se non termini tutti gli esami previsti entro i 6 anni di corso + 3 anni di fuori corso.
Torna su
No. Gli anni di sospensione non contano ai fini della decadenza.
Torna su
Gli anni in cui si è iscritti come ripetenti vengono contati ai fini della decadenza.
Torna su Torna all'elenco delle FAQ sulle procedure amministrative
Per maggiori informazioni:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/ripresa-e-interruzione-degli-studi/decadenza-studi