Requisiti di accesso e loro verifica
Il Corso di Studio è a numero programmato ai sensi di legge. Il numero dei posti viene determinato annualmente dal MIUR a livello nazionale; è prevista una prova di ammissione secondo le modalità e nelle date previste dal bando di ammissione alle Professioni Sanitarie pubblicato annualmente sul sito Internet della Scuola.
Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.
E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.
Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.
2.Verifica delle conoscenze
Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo di:
20 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, comunitari ed equiparati
5 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le prove di verifica delle conoscenze si svolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3.Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica
Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto nella prova di ammissione la votazione minima, sarà assegnato il seguente obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso:
Acquisizione di nozioni di base.
L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento degli esami del primo anno di corso:
FISICA (C.I.)
CHIMICA E BIOCHIMICA (C.I.)
Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno.
4.Esonero dalla verifica delle conoscenze
L'esonero dalla verifica delle conoscenze è previsto solo per lo studente che abbia maturato, nella precedente carriera accademica, tutti i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:
- SSD CHIM/03 (CHIMICA GENERALE ED INORGANICA) n. 3.CFU
- SSD FIS/07 (FISICA APPLICATA(AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)) n. 3 CFU
- SSD BIO/10 (BIOCHIMICA) n.3 CFU
Per gli studenti provenienti da ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, l'esonero sarà approvato nel caso in cui sia stato superato almeno un esame inerente le conoscenze contenute in uno dei SSD sopra indicati.
Tale esonero avviene su istanza dello studente e deve essere consegnata contestualmente alla domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti.
Le prove di verifica delle conoscenze si svolgono sino al 31 gennaio di ciascun anno.
Maggiori dettagli nel Regolamento del Corso di Studio