Regolamento per l'utilizzo di tutti i laboratori didattici e specialistici.
L'accesso ai laboratori e alle macchine dei laboratori è consentito:
I tecnici di laboratorio hanno la facoltà di richiedere un documento di riconoscimento e qualsiasi altra documentazione comprovante l'appartenenza dell'utente alle categorie di cui sopra.
Ogni utente si impegna ad utilizzare le macchine, i programmi, e la propria UserId soltanto per uso didattico o scientifico.
Ogni utente è responsabile della propria UserId e della propria password e si impegna a non comunicarli ed a non farli utilizzare da altri.
Ogni utente si impegna a non fornire ad altri indicazioni o istruzioni che possano essere idonee a consentire l'accesso illecito al sistema informatico o telematico od a parti di esso, ma si impegna anzi a comunicare ai tecnici qualsiasi malfunzionamento del quale sia a conoscenza.
La durata della possibilità di accesso è limitata alla sola carriera universitaria dell'utente presso il Corso di Laurea ovvero all'eventuale periodo stabilito dai responsabili di laboratorio con riguardo alle esigenze complessive e a quelle del singolo utente.
Ogni utente si impegna a non copiare i programmi installati sulle macchine su qualunque tipo di supporto, né per uso personale, né per uso professionale né per uso commerciale, né in tutto né in parte, né per un utilizzo permanente né per un utilizzo temporaneo.
Ogni utente si impegna a non modificare i programmi installati sulle macchine.
Ogni utente si impegna a non tradurre, adattare, trasformare i programmi installati sulle macchine.
Nessun utente, ad eccezione dei responsabili di laboratorio e delle persone da loro espressamente autorizzate, può installare nuovi programmi sulle macchine e modificare le configurazioni esistenti.
Ogni utente si impegna a non utilizzare copie non autorizzate di programmi.
Ogni utente si impegna ad utilizzare solo i programmi copiatori ed i dispositivi di copia messi a disposizione dei laboratori.
Ogni utente si impegna a non danneggiare in tutto o in parte, tramite alterazione o cancellazione, dati, programmi, documenti contenuti nei sistemi informatici dei laboratori o in sistemi informatici altrui; e si impegna altresì a non impedire o turbare il funzionamento dei sistemi informatici dei laboratori o di sistemi informatici o telematici altrui.
Ogni utente si impegna a non diffondere programmi virus o comunque idonei ad arrecare qualsiasi potenziale danno ai sistemi informatici dei laboratori o a sistemi informatici altrui.
Ogni utente si impegna a non danneggiare, asportare o spostare le attrezzature e i dispositivi presenti nei laboratori.
Ogni utente si impegna a non accedere illegalmente a sistemi informatici ed informazioni riservate altrui, anche se non ha intenzione di arrecare alcun danno.
Ogni utente si impegna a non intercettare comunicazioni informatiche altrui.
Ogni utente è tenuto ad un comportamento corretto e di collaborazione nei confronti del personale e dei colleghi, delle strutture e dell'ambiente per il buon funzionamento delle stesse; questo implica:
È vietato inoltre alterare le apparecchiature e spostarle dalla loro posizione originale.
Programmi che possono provocare un sovraccarico di rete o richiedono l'utilizzo di risorse plurime possono essere utilizzati soltanto per comprovate esigenze scientifiche o didattiche e comunque esclusivamente negli orari concordati e sotto la diretta supervisione dei responsabili dei laboratori.
È vietato altresì l'utilizzo di attrezzature personali anche se non connesse in rete od alle altre apparecchiature al di fuori degli spazi ove previsto senza l'autorizzazione esplicita dei responsabili dei laboratori.
Chi verrà sorpreso a trasgredire il regolamento potrà essere immediatamente allontanato dal laboratorio.
Inoltre, ogni violazione al presente regolamento comporterà una segnalazione ufficiale al Consiglio di Corso di Laurea e si potrà anche provvedere a sospendere l'accesso alle risorse per un periodo di tempo dipendente dalla gravità dell'infrazione.
In caso di recidiva o di infrazioni particolarmente gravi verrà fatta una segnalazione agli organi accademici competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
Poiché la responsabilità per infrazioni di rilevanza civile o penale è personale e la loro persecuzione è obbligatoria, oltre ai provvedimenti disciplinari citati, l'utente incorrerà d'ufficio nelle sanzioni previste dalla legge.
L.22/4/1941 n.633 sul Diritto d'Autore e successive modifiche (ultima la L.18/8/2000 n.248)
Art.161
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Art.171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Art.171-bis
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art.171-ter
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
Codice penale vigente con le modifiche della L.23/12/1993 n.547
Art.420
(Attentato ad impianti di pubblica utilità).
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Art.615-ter
(Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art.615-quater
(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.
Art.615-quinquies
(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi un esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.
Art.617-quater
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
I) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
Art.617-quinquies
(Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Art.617-sexies.
(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
Art.640-ter.
(Frode informatica).
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni.