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Riconoscimenti carriere pregresse

Norme per il riconoscimento delle carriere pregresse in caso si passaggi, trasferimenti e seconde lauree

Riconoscimento crediti per gli studenti che hanno superato il test di accesso e si iscrivono alle Lauree Magistrali in Pedagogia, Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale, Scienze dell'educazione permanente e della formazione continua.

Gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea sono invitati a leggere attentamente quanto segue e a compiere in autonomia una prevalutazione degli esami sostenuti nella loro carriera e che potrebbero essere convalidati. La Commissione per il riconoscimento dei crediti, infatti, non svolge prevalutazioni dei crediti prima del superamento del test necessario per l’iscrizione ai suddetti Corsi.


La Commissione prende in esame esclusivamente documentazioni delle carriere precedenti che includano, per ogni esame sostenuto, il settore scientifico disciplinare (SSD) e, ove esistente, il numero di crediti (CFU). Ai fini del riconoscimento è di particolare importanza che lo studente fornisca ulteriori informazioni sugli esami sostenuti (anno di corso dell’esame, programmi, testi di esame). In mancanza di queste informazioni la Commissione non procede al riconoscimento automatico di crediti anche nel caso di discipline che abbiano la stessa denominazione;  

  1. Gli studenti possono fare richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti nei seguenti percorsi formativi: a) laurea specialistica; b) laurea magistrale; c) SSIS; d) master universitari. Per le lauree a ciclo unico di vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione non riconosce gli esami sostenuto nei primo biennio. Ad esempio, nelle lauree quadriennali si riconoscono gli esami del 3° e 4° anno, mentre nelle lauree quinquennali si riconoscono gli esami del 3°, 4° e 5° anno. Si richiede, pertanto, di produrre documentazione che consenta alla Commissione di accertare questo requisito;  
  2. Il numero massimo di crediti riconoscibili è 40. Qualora siano riconosciuti 40 crediti, lo studente verrà ammesso al II° anno del corso di laurea Magistrale. La Commissione potrà valutare il riconoscimento di un numero di crediti superiore a 40 (e sino a un massimo di 60) solo in alcuni casi specifici (nella fattispecie, studenti precedentemente iscritti alle attuali lauree magistrali).  
  3. Come criterio generale, la Commissione riconosce soltanto esami che appartengono allo stesso settore scientifico disciplinare (anche se con denominazione diversa). Esempio: se avete sostenuto nel corso di laurea precedente un esame denominato Psicologia generale (M-PSI/01) potete ottenere il riconoscimento dei relativi crediti solo se nel piano di studi della magistrale è previsto un insegnamento di M-PSI/01;  
  4. Nel caso in cui lo studente ritenga di avere sostenuto un esame pertinente al corso della Magistrale a cui è iscritto ma non vi sia esatta corrispondenza del sotto-settore scientifico disciplinare, può chiedere il riconoscimento come esame a scelta purchè appartenga a una delle aree disciplinari previste nel corso della Magistrale (per Pedagogia: M-PSI, M-STO, M-PED, SPS, L-LIN; per Progettazione: M-PSI, SPS, M-PED, M-DEA, L-LIN). Per gli esami che non appartengono ad alcuna area disciplinare prevista nella laurea magistrale, la Commissione valuta sulla base della congruenza del curriculo formativo della laurea magistrale specifica;  
  5. Solo in caso di richieste di riconoscimento di esami sostenuti in lauree di classe diversa (ad es. Pedagogia, Progettazione, Formazione primaria), la Commissione non riconosce automaticamente tutti i crediti di esami che hanno lo stesso settore scientifico disciplinare nelle due classi, ma si riserva di esaminare i programmi per valutare se procedere a un riconoscimento totale, parziale o se non procedere al riconoscimento. Si invita pertanto gli studenti, in questi casi, a produrre informazioni dettagliate sui programmi degli esami sostenuti;  
  6. Vengono riconosciuti soltanto gli esami effettivamente sostenuti nella laurea magistrale o specialistica di provenienza (master, SSIS) e non quelli recuperati per sanare i debiti della laurea triennale o quadriennale di accesso.  La Commissione non riconosce gli esami utilizzati dallo studente per raggiungere i requisiti minimi (90 CFU di area umanistica, di cui almeno 60 dei SSD M-PED, M-PSI, M-DEA/01 e SPS) in quanto tali esami vanno a comporre le competenze di base acquisite dallo studente per la carriera;  
  7. Se il numero dei crediti dell’insegnamento di cui si richiede il riconoscimento è inferiore a 8, i crediti mancanti dovranno essere acquisiti. In questi casi si invita lo studente a contattare il docente della disciplina e concordare il programma di esame;  
  8. Qualora lo studente chieda il riconoscimento per un Master che abbia una votazione finale complessiva ma non le votazioni per i singoli insegnamenti, può chiedere il riconoscimento al massimo di 8 crediti a scelta se pertinenti con i contenuti del corso di laurea;  
  9. Chi è stato ammesso alla magistrale senza possedere i requisiti minimi in termini di CFU (ad es. studenti con periodo documentato di esperienze lavorative continuative), non può chiedere riconoscimento crediti di precedenti percorsi formativi;   
  10. Il riconoscimento dei CFU in lingua inglese avviene sulla base degli stessi criteri adottati per il riconoscimento degli altri esami: quindi, in una laurea di II° livello, solo se è esplicitato il settore scientifico disciplinare e se il corso sostenuto si è concluso con un voto/idoneità. La presentazione di un certificato B2 (o attestazione equivalente) è condizione sufficiente a ottenere il riconoscimento di 6 CFU. Qualora si abbiano maturato, in una laurea di II° livello, CFU in inglese senza l'idoneità B2, la commissione si riserva di valutare se e quanti crediti riconoscere;   
  11. I crediti ottenuti in laboratori delle lauree magistrali e della laurea in Formazione primaria (4° e 5° anno) della Scuola vengono riconosciuti. Il numero di crediti riconosciuti viene valutato sulla base delle attestazioni fornite circa il numero di ore effettuate;   
  12. Il riconoscimento di crediti di tirocinio è possibile solo tra classi di laurea uguali e limitatamente a una parte delle ore precedentemente effettuate (100 ore).

AVVERTENZE per gli studenti che ricevono la delibera

Gli studenti non devono iscriversi ad alcun esame prima di avere ricevuto la delibera.

Gli studenti non devono iscriversi a esami di anni successivi a quello di iscrizione, anche se presenti in carriera. La Segreteria, sulla base della delibera, carica in carriera tutti i cfu riconosciuti, anche se appartenenti ad anni successivi a quello di iscrizione. Ciò per non pregiudicare il diritto dello studente di richiedere provvidenze economiche o borse di studio: se non fossero caricati tutti i cfu effettivamente posseduti, lo studente potrebbe essere penalizzato, ma ciò non significa che sia possibile sostenere esami di anni successivi  a quello di iscrizione. 

Gli studenti che ricevono la delibera non hanno esami a debito. Anche se uno studente viene iscritto, in seguito a delibera, a un anno successivo al primo, il 2023/24 è il suo primo a.a. di iscrizione al Corso di Laurea, pertanto non ha esami a debito, e, prima di sostenere un esame, deve attendere che l'insegnamento sia stato svolto. Questo significa che gli studenti non possono sostenere, nella sessione invernale, esami di insegnamenti che si tengono nel secondo semestre.