Vai alla Homepage del Portale di Ateneo Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

Frequenza delle lezioni

Criteri di verifica e attestazione della frequenza alle attività didattiche

La frequenza alle attività didattiche (didattica frontale, esercitazioni pratiche, attività professionalizzante di tirocinio) è obbligatoria. 


Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni.  
In assenza di modifiche, si considerano automaticamente rinnovate le modalità di frequenza in vigore l’A.A. precedente.
In considerazione delle peculiarità del CdS in Medicina Veterinaria, la soglia di accettabilità della frequenza è diversificata in funzione delle diverse modalità di erogazione della didattica previste (lezioni frontali, esercitazioni, attività di tirocinio).
L’attestato di frequenza viene rilasciato quando la presenza a lezione è rilevata per almeno il 50% delle ore di didattica frontale e per il 75% di tutte le attività pratiche (attività di esercitazione e professionalizzante di tirocinio).
Gli studenti di scambio (es. Erasmus) hanno automaticamente riconosciuta la frequenza per il semestre o anno di mobilità (RS Ateneo) ad eccezione delle attività pratico-professionalizzanti dei tirocini curriculari.

Modalità di accertamento della frequenza

  • Il controllo della frequenza degli studenti per le ore di didattica frontale avverrà attraverso la consegna al docente, da parte di questi ultimi, di un documento di autocertificazione debitamente compilato e firmato, entro tre giorni dalla fine del corso (vedi modello allegato).
  • Il docente può effettuare delle verifiche sulla effettiva presenza a lezione.
  • La verifica della frequenza alle attività pratiche (esercitazioni e tirocini) si realizzerà attraverso la raccolta delle firme dei presenti. 
  • I docenti sono tenuti a comunicare per iscritto all’ufficio Segreteria studenti, entro i sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l’attestazione di frequenza. In mancanza di tale espressa comunicazione, l’attestazione di frequenza è certificata d’ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti (RS, Art. 11 del DR 537/2013).