In caso di richieste di riconoscimento di crediti conseguiti presso altri corsi di studi e/o atenei, nonché sul riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie (ex art. 8, 9, 10 del Regolamento Didattico) si precisa che l'indirizzo del Consiglio di Corso di Studi è di non riconoscere CFU inerenti a insegnamenti di carattere strettamente disciplinare in ambito biologico, chimico e di scienze della terra, poiché tali tipologie di insegnamento differiscono notevolmente nell’approccio ai contenuti da quelli dettati nel corso di laurea in DiCoSN, pur appartenendo a medesimi, o affini, SSD.
Inoltre, si ritiene di non riconoscere CFU nell’ambito psico-socio-pedagogico “cosiddetti 24 CFU” conseguiti presso enti o università che non garantiscono la trasparenza dei contenuti degli insegnamenti dettati (programmi o guide web disponibili sui siti) e/o delle modalità di accertamento della preparazione (esami).
Si precisa anche che l'attività di tirocinio relativo alla prova finale prevista dal piano didattico deve essere strettamente connessa alla produzione dell’elaborato che verrà discusso dal candidato o dalla candidata nella prova finale di tesi. Tale attività quindi non potrà, nella gran parte dei casi, essere sostituita da attività extrauniversitarie anche se svolte in ambiti culturali affini a quelli del corso di studi, poiché verrebbe a mancare il collegamento fra progetto di tesi – attività di tirocinio, indispensabili per completare la formazione offerta dal corso di studi.
Si rammenta, infine, che nelle domande di riconoscimento di Crediti formativi pregressi è indispensabile allegare copia del programma dell’insegnamento e relativo link alla pagina del programma dell’ente che ha erogato l’insegnamento.