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Riconoscimento crediti acquisiti

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti durante la precedente esperienza universitaria

 

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in precedente carriera

I crediti vengono riconosciuti tramite delibera del consiglio di corso di studi solo dopo l'immatricolazione. Non vengono pertanto rilasciati pre-pareri vincolanti. Nondimeno i nostri tutor del servizio orientamento studenti possono aiutarti nell'utilizzi delle allegate tabelle per poter avere un quadro il più possibile attendibile dei riconoscimenti che ti potranno essere attribuiti.

I crediti formativi universitari acquisiti in precedente carriera sono riconosciuti nel limite dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare (SSD) previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio e nel rispetto della tipologia delle attività formative.

Per visualizzare alcuni esempi si faccia riferimento al documento allegato.

Qualora residuino crediti non utilizzati essi verranno riconosciuti se utili nell’ambito delle Attività a scelta o per integrare i crediti necessari nell’ambito degli Insegnamenti a completamento del curriculum, nel rispetto della normativa vigente e delle regole previste nei Regolamenti di Corso.

ATTENZIONE: anche gli studenti che, per numero di CFU riconosciuti, vengono ammessi ad anni successivi al primo devono maturare la frequenza prima di poter sostenere l'esame, ovvero non potrai sostenere esami di insegnamenti previsti al primo semestre prima della sessione di gennaio-febbraio, non potrai sostenere esami di insegnamenti di secondo semestre o annuali prima della sessione di maggio-luglio.

Gli studenti iscritti in seguito a passaggio da un corso del nostro Ateneo o trasferimento dal medesimo corso di studi presso altro Ateneo possono richiedere alla Segreteria Studenti l’assolvimento del requisito della frequenza degli esami la cui attestazione di frequenza era presente in carriera nell'Ateneo di provenienza (esami omonimi), al fine di poter accedere anche alla finestra di esami straordinaria prevista a dicembre e riservata agli studenti in debito d’esame. Non è possibile invece accedere alla finestra straordinaria di novembre, in quanto concomitante con la finestra temporale dell’istanza stessa di trasferimento.

 

Criteri di riconoscimenti da Corsi di Studio di vecchio ordinamento (quadriennale)

Agli insegnamenti semestrali verranno attribuiti 3 CFU

Agli insegnamenti annuali verranno attribuiti 9 CFU

Agli insegnamenti biennali verranno attribuiti 18 CFU

Sono state dichiarate le seguenti equipollenze:

  • Istituzioni di Diritto Privato = Diritto privato
  • Diritto delle Comunità Europee = Diritto dell'Unione Europea;
  • Storia del diritto italiano = Storia del diritto medioevale e moderno

 

Criteri di riconoscimenti da Corsi di Studio esteri (in cui non è utilizzato il sistema ECTS)

Nel caso in cui nel sistema di istruzione estero sia previsto l’uso del sistema ECTS vale l’equipollenza 1 ECTS = 1 CFU.

Qualora non sia stato utilizzato il sistema ECTS, saranno attribuiti i crediti in base al numero delle ore di lezione del corso di insegnamento.

Non è possibile riconoscere i seguenti esami fondamentali sostenuti all’estero:

  • Diritto Costituzionale
  • Diritto Privato
  • Diritto Commerciale
  • Diritto del Lavoro
  • Diritto Civile
  • Diritto Penale
  • Diritto Processuale Civile
  • Procedura Penale
  • Diritto Amministrativo
  • Diritto Tributario

ai fini degli insegnamenti obbligatori. Tali insegnamenti possono essere valutati ai fini degli insegnamenti complementari. Diritto Costituzionale, Diritto Privato e Diritto civile possono essere valutati ai fini dell’insegnamento di Diritto comparato.

 

Criteri di riconoscimenti da Corsi di Studio attivati presso Università telematiche

Si applicano le norme generali. Può essere richiesta la valutazione dei programmi d'esame.

Non saranno valutati crediti già riconosciuti da precedente carriera, per i quali si dovrà presentare apposita istanza.

 

Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze extrauniversitarie nei seguenti casi:

•  quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia (esempio: Servizio Civile);

•  quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso un Ateneo (esempio: Master).

La richiesta di riconoscimento esclusivamente nell’ambito delle Attività a scelta sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili stabilito da Regolamento didattico del corso di studio e da normativa vigente, verificando la coerenza dell’attività svolta con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e considerandone il contenuto e la durata.

 

Anno di iscrizione

In base alla delibera del Consiglio di Corso di Studi del 21.05.2020, lo studente con precedente carriera viene ammesso:

  • al I anno di corso se vengono riconosciuti da 0 a 29 CFU (CdS triennali e LMCU)
  • al II anno di corso se vengono riconosciuti da 30 a 79 CFU (CdS triennali e LMCU)
  • al III anno di corso se vengono riconosciuti da 80 a 134 CFU (CdS triennali e LMCU)
  • al IV anno di corso se vengono riconosciuti almeno 135 CFU (LMCU)

 

Per le lauree magistrali a ciclo unico non è prevista la possibilità di ammissione direttamente al V anno di corso, se non nel caso di studenti che si trasferiscano da identico Corso di studio (ad esempio da Corso di LMCU in Giurisprudenza dell’Ateneo di Padova a Corso di LMCU in Giurisprudenza dell’Ateneo di Bologna), per i quali la carriera prosegue senza soluzione di continuità.

Il laureato nei Corsi di Laurea Scienze giuridiche, Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali e Giurista d'impresa e delle amministrazioni pubbliche è ammesso al IV anno di corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

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